Statuto dell’Associazione Tutela dei Cacciatori

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Ticinese per la Tutela dei Cacciatori” (di seguito l’Associazione). L’Associazione ha sede in Ticino in via cantonale 33, 6814 Cadempino e può istituire sezioni locali o cambiamenti di sede su decisione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 2 – Scopo

L’Associazione ha per scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei cacciatori ticinesi, in particolare nei confronti di atti di accanimento o vessazione. Persegue i seguenti obiettivi:

  • Difendere i cacciatori da azioni ingiustificate, abusi, discriminazioni e persecuzioni, sia da parte di individui che da enti pubblici o privati.
  • Raccogliere testimonianze e segnalazioni di casi di vessazioni o abusi subiti dai cacciatori.
  • Promuovere la consapevolezza e la difesa dei diritti dei cacciatori attraverso campagne di sensibilizzazione.
  • Collaborare con altre associazioni locali e internazionali che si occupano di tutela dei cacciatori e della fauna.
  • Fornire assistenza legale e consulenze ai membri dell’associazione nei casi in cui sia necessario intraprendere azioni di difesa.
  • Promuovere un’immagine positiva della caccia e delle tradizioni legate ad essa nella cultura ticinese.

 

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 4 – Soci

L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e intendono contribuire alla loro realizzazione.

  • Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che sostengono attivamente gli scopi dell’Associazione.
  • Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che, pur non partecipando attivamente alle attività, sostengono l’Associazione con contributi finanziari.
  • Soci onorari: persone che si sono distinte per particolari meriti nell’ambito della tutela dei cacciatori.

L’ammissione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta.

 

Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci

I soci hanno il diritto di:

Esclusivamente in modalità elettronica “voto elettronico”

  • Partecipare alle Assemblee generali.
  • Esprimere il proprio voto su tutte le questioni sottoposte all’Assemblea.
  • Proporre iniziative o attività coerenti con gli scopi dell’Associazione.

I soci hanno il dovere di:

Rispettare il presente statuto e le decisioni degli organi dell’Associazione.

Versare la quota associativa annuale.

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo.

Il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

 

Art. 7 – Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio, discutere le attività e rinnovare le cariche elettive.

 

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea Generale. Il Consiglio ha il compito di:

  • Attuare le decisioni dell’Assemblea.
  • Gestire l’attività ordinaria dell’Associazione.
  • Proporre all’Assemblea nuove iniziative.
  • Nominare rappresentanti per le attività dell’Associazione.

 

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi. In caso di assenza, è sostituito da un Vice Presidente.

 

Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

Se istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale con il compito di verificare la correttezza della gestione finanziaria.

 

Art. 11 – Risorse Finanziarie

Le risorse dell’Associazione provengono da:

  • Quote associative.
  • Contributi, donazioni e lasciti.
  • Proventi derivanti da attività organizzate dall’Associazione.

 

Art. 12 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

 

Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dall’Assemblea Generale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto a un’organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe.

 

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.