Statuto dell’Associazione Tutela dei Cacciatori
Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Ticinese per la Tutela dei Cacciatori” (di seguito l’Associazione). L’Associazione ha sede in Ticino in via cantonale 33, 6814 Cadempino e può istituire sezioni locali o cambiamenti di sede su decisione del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Scopo
L’Associazione ha per scopo la tutela dei diritti e degli interessi dei cacciatori ticinesi, in particolare nei confronti di atti di accanimento o vessazione. Persegue i seguenti obiettivi:
- Difendere i cacciatori da azioni ingiustificate, abusi, discriminazioni e persecuzioni, sia da parte di individui che da enti pubblici o privati.
- Raccogliere testimonianze e segnalazioni di casi di vessazioni o abusi subiti dai cacciatori.
- Promuovere la consapevolezza e la difesa dei diritti dei cacciatori attraverso campagne di sensibilizzazione.
- Collaborare con altre associazioni locali e internazionali che si occupano di tutela dei cacciatori e della fauna.
- Fornire assistenza legale e consulenze ai membri dell’associazione nei casi in cui sia necessario intraprendere azioni di difesa.
- Promuovere un’immagine positiva della caccia e delle tradizioni legate ad essa nella cultura ticinese.
Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 – Soci
L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e intendono contribuire alla loro realizzazione.
- Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che sostengono attivamente gli scopi dell’Associazione.
- Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che, pur non partecipando attivamente alle attività, sostengono l’Associazione con contributi finanziari.
- Soci onorari: persone che si sono distinte per particolari meriti nell’ambito della tutela dei cacciatori.
L’ammissione dei soci è decisa dal Consiglio Direttivo previa domanda scritta.
Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci
I soci hanno il diritto di:
Esclusivamente in modalità elettronica “voto elettronico”
- Partecipare alle Assemblee generali.
- Esprimere il proprio voto su tutte le questioni sottoposte all’Assemblea.
- Proporre iniziative o attività coerenti con gli scopi dell’Associazione.
I soci hanno il dovere di:
Rispettare il presente statuto e le decisioni degli organi dell’Associazione.
Versare la quota associativa annuale.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea Generale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo.
Il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).
Art. 7 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Si riunisce almeno una volta all’anno per approvare il bilancio, discutere le attività e rinnovare le cariche elettive.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall’Assemblea Generale. Il Consiglio ha il compito di:
- Attuare le decisioni dell’Assemblea.
- Gestire l’attività ordinaria dell’Associazione.
- Proporre all’Assemblea nuove iniziative.
- Nominare rappresentanti per le attività dell’Associazione.
Art. 9 – Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei confronti di terzi. In caso di assenza, è sostituito da un Vice Presidente.
Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti
Se istituito, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Generale con il compito di verificare la correttezza della gestione finanziaria.
Art. 11 – Risorse Finanziarie
Le risorse dell’Associazione provengono da:
- Quote associative.
- Contributi, donazioni e lasciti.
- Proventi derivanti da attività organizzate dall’Associazione.
Art. 12 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.
Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dall’Assemblea Generale, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto a un’organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe.
Art. 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.